In merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020 con decorrenza 01/01/2023 che recepisce la Direttiva Europea 2018/851, relativa ai rifiuti, e la Direttiva Europea 2018/852, riferita agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio, desideriamo sottolineare che, in base a tale decreto, su ogni imballo messo in commercio deve essere presente il codice alfanumerico relativo al materiale che lo compone.
Indicazioni aggiuntive relative alle disposizioni del proprio comune sulla raccolta differenziata sono obbligatorie solo in caso di B2C.

Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa (ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione). Per alcune di queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito, con una nota diffusa il 17 maggio 2021, che, viste le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante canali digitali o siti web.

2Emme Clima S.r.l. ha pertanto predisposto come criterio per soddisfare i requisiti richiesti dal D.lgs n. 116/2020, l’apposizione sugli imballi di un codice QR-code che fa riferimento ad una sezione apposita nel menù del sito ‘ETICHETTATURA AMBIENTALE’ sul sito www.2emmeclima.com ove sarà possibile visionare l’elenco completo con rispettiva classificazione degli imballaggi da noi utilizzati